Premessa
II Comune di Orvinio
( Ri ) ha una popolazione di circa 350 abitanti, fa parte della
XX Comunità dei Monti Sabini
e del Parco Regionale dei Monti Lucretili.
Il quadro normativo.
IL D.LGS. N. 152/2006 — NORME IN MATERIA AMBIENTALE — con l’art. 147, rubricato:
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, al comma 2-bis precede che:” Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore
qualità del servizio all’ utenza, é consentito l’affidamento del servizio idrico
integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti alle province o alle
città metropolitane.
Sono fatte salve:
- le gestioni del servizio
idrico in forma
autonoma nei comuni
montani con popolazione inferiore a
1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;
- le gestioni
del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti
in parchi naturali
o aree naturali protette ovvero
in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma
autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti.”
II sopra richiamato comma 5 dell’art. 148 recitava:” Ferma
restando la partecipazione obbligatoria all’Autorità d’ambito di tutti gli enti locali
ai sensi del comma 1, 1’adesione alla gestione unica
del servizio idrico integrato
é facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti inclusi nel territorio delle comunità
montane, a condizione che gestiscano 1‘intero servizio idrico
integrato, e previo consenso
della Autorità d’ambito competente”.
Per la fattispecie di cui alla lettera a) i dubbi sulla legittimità della gestione diretta e autonoma per i piccoli comuni sono sorti a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 148 del d.lgs.
152/2016, ad opera della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, come modificata da1 d. 1. 29 dicembre
2011, n. 216.
Parere della Corte dei Conti,
Sezione Controllo Abruzzo, Deliberazione n. 16 del
28 marzo
2011.
Orbene, la Corte dei Conti con la deliberazione di cui sopra, in risposta ad una richiesta di parere di un Sindaco
in merito alla possibilità di gestire in forma autonoma il servizio idrico nel
proprio comune, ha affermato che “ l’adesione alla gestione unica
del servizio idrico
integrato é facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi
nel territorio delle comunità montane,
a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo
consenso dell’Autorità d’ambito competente”.
Il Tar Lombardia ( Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017 ) chiarisce che il comma 2-Bis dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006 ha lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito, fatto salvo l‘accertamento dell’Ufficio d’Ambito competente.
Ne deriva
che in concreto i due
tipi di gestione
( autonoma o unitaria ) devono essere
confrontati, per individuare quello più efficiente anche sotto il
profilo della prevenzione del rischio di inquinamento.
Giurisprudenza Costituzionale, Sentenza n. 93 del 7 marzo — 4 maggio 2017 — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Legge della Regione siciliana 11.08.2015, n. 19.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93/2017, nel dichiarare incostituzionale la legge 19/2015 della Regione Sicilia, per i profili che qui rilevano ha testualmente affermato che “ il legislatore regionale non ha rispettato i limiti della deroga introdotta dal legislatore statale in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato, quanto all’individuazione dei comuni ai quali tale facoltà é concessa”. La Consulta prosegue affermando che “ la ratio della normativa statale, per la quale la possibilità di derogare a11’unici i della gestione del servizio si giustifica esclusivamente in ragione di un elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica di talune aree del territorio”.
Conclusioni
Dato atto che il Comune di Orvinio ha una popolazione inferiore at 1.000 abitanti, é incluso nel territorio della XX Comunità Montana del Lazio e del Parco Regionale dei Monti Lucretili, non ha acquisito la qualità di socio di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. e, pertanto può richiedere di provvedere alla gestione diretta del servizio idrico integrato all’Autorità d’ambito, pur restando ferma la propria partecipazione obbligatoria a quest’u1tima.
In virù del quadro normativo, del parere della Corte dei Conti — Sez. Controllo Abruzzo, della sentenza del Tar Lombardia e della Giurisprudenza Costituzionale, pertanto il Comune di Orvinio può in maniera legittima chiedere ed ottenere che sia salvaguardata e riconosciuta la gestione autonoma del servizio idrico, previo accertamento dell’esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) comma 2-Bis dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006.
Tale legittima richiesta, ancor di più é giustificata in riferimento anche alla lettera a) dell’art. 147 sopra citato, dall’essere di fatto operante fino ad oggi la gestione autonoma di tale servizio con i1 silenzio-assenso dell’Autorità d’ambito competente, alla quale comunque va richiesto ope legis t’accertamento dei requisiti posseduti.
Segretario Generale Umberto Imperi
Il nostro impegno per una gestione autonoma
Come spiegato molto dettagliatamente dal segretario, la legge consente la gestione autonoma del servizio idrico, avendo Orvinio tutte le caratteristiche del caso. L’alternativa sarebbe l’affidamento del servizio alla APS, azienda pubblica sabina, i cui soci sono la Provincia ed i comuni reatini, oltre ad alcuni della sabina romana. Al momento stiamo ancora valutando con tecnici e dirigenti provinciali la fattibilità concreta, poichè ci sono molti adempimenti e burocrazia da seguire. Solo per citarne alcune: dotare l’intero paese di contatori adatti e conformi alla normativa, incaricare un fontaniere specializzato per la gestione ed un ingegnere per la definizione delle tariffe, organizzare un call center per l’assistenza agli utenti, gestire la fatturazione elettronica. Tutta adempimenti che porteranno in ogni caso un aumento dei costi per l’ente e per i cittadini. Restano da valutare i costi ed i benefici, ma il mio impegno sarà quello di cercare di mantenere l’autonomia per il più tempo possibile, nel rispetto della legge e della convenienza economica. Ad oggi ad Orvinio la gestione dell’acqua è ottima, il servizio perfetto ed il comune riesce anche a fare avanzo di amministrazione. Rinunciare a ciò è l’ultima cosa che voglio fare! come solito in Italia si cerca sempre di distruggere le cose che funzionano alla perfezione. In entrambe le ipotesi comunque, non sarà più possibile il pagamento dell’acqua forfettariamente come accade oggi, ma sarà obbligatoria la lettura dei consumi effettivi.
Il Sindaco Alfredo Simoeni